Art. 50 
 
                       Norma di coordinamento 
 
  1. A decorrere dalla data di efficacia delle  disposizioni  di  cui
alla sezione VII del capo IV, le parole «tribunale per i  minorenni»,
ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente,  sono  sostituite
dalle parole «tribunale per le persone, per  i  minorenni  e  per  le
famiglie».