Art. 51 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del  presente  decreto,  salvo  quanto  previsto
dalle disposizioni di cui agli articoli 3,  comma  57,  7,  comma  1,
lettera t), lettera aa) e lettera bb) e 9, comma 1, lettera  l),  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  ai  relativi
adempimenti  nell'ambito   delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.