Art. 42 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) giustizia riparativa: ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunita' di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore; b) vittima del reato: la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonche' il familiare della persona fisica la cui morte e' stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; c) persona indicata come autore dell'offesa: 1) la persona indicata come tale dalla vittima, anche prima della proposizione della querela; 2) la persona sottoposta alle indagini; 3) l'imputato; 4) la persona sottoposta a misura di sicurezza personale; 5) la persona condannata con pronuncia irrevocabile; 6) la persona nei cui confronti e' stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilita', anche ai sensi dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato; d) familiare: il coniuge, la parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76, il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della stessa legge, la persona che e' legata alla vittima o alla persona indicata come autore dell'offesa da un vincolo affettivo stabile, nonche' i parenti in linea retta, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico della vittima o della persona indicata come autore dell'offesa; e) esito riparativo: qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilita' di ricostruire la relazione tra i partecipanti; f) servizi per la giustizia riparativa: tutte le attivita' relative alla predisposizione, al coordinamento, alla gestione e all'erogazione di programmi di giustizia riparativa; g) Centro per la giustizia riparativa: la struttura pubblica di cui al capo V, sezione II, cui competono le attivita' necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa. 2. I diritti e le facolta' attribuite alla vittima del reato sono riconosciuti anche al soggetto giuridico offeso dal reato.
Note all'art. 42: - Per l'articolo 344-bis del codice di procedura penale si vedano le note all'articolo 16. - Si riporta il testo dell'articolo1, commi 2 e 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze): "Art. 1. - 1. (Omissis). 2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.". 3.- 35. (Omissis). 36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. 37. - 69. (Omissis).".