Art. 42 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) giustizia riparativa: ogni programma che consente alla vittima
del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e  ad  altri
soggetti appartenenti alla comunita' di partecipare  liberamente,  in
modo  consensuale,  attivo  e  volontario,  alla  risoluzione   delle
questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di  un  terzo  imparziale,
adeguatamente formato, denominato mediatore; 
    b)  vittima  del  reato:  la  persona  fisica   che   ha   subito
direttamente  dal  reato   qualunque   danno   patrimoniale   o   non
patrimoniale, nonche' il familiare della persona fisica la cui  morte
e' stata causata dal reato e che ha subito un  danno  in  conseguenza
della morte di tale persona; 
    c) persona indicata come autore dell'offesa: 
      1) la persona indicata come tale  dalla  vittima,  anche  prima
della proposizione della querela; 
      2) la persona sottoposta alle indagini; 
      3) l'imputato; 
      4) la persona sottoposta a misura di sicurezza personale; 
      5) la persona condannata con pronuncia irrevocabile; 
      6) la persona nei cui confronti e' stata emessa una sentenza di
non luogo a procedere o di non doversi procedere, per  difetto  della
condizione di procedibilita', anche ai  sensi  dell'articolo  344-bis
del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del
reato; 
    d) familiare: il coniuge, la parte di un'unione civile  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge  20  maggio  2016,  n.  76,  il
convivente di fatto di cui all'articolo 1,  comma  36,  della  stessa
legge, la persona che e' legata alla vittima o alla persona  indicata
come autore dell'offesa da un vincolo affettivo  stabile,  nonche'  i
parenti  in  linea  retta,  i  fratelli,  le  sorelle  e  le  persone
fiscalmente a carico della vittima  o  della  persona  indicata  come
autore dell'offesa; 
    e) esito riparativo: qualunque accordo, risultante dal  programma
di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e  idoneo
a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilita'
di ricostruire la relazione tra i partecipanti; 
    f) servizi  per  la  giustizia  riparativa:  tutte  le  attivita'
relative alla predisposizione,  al  coordinamento,  alla  gestione  e
all'erogazione di programmi di giustizia riparativa; 
    g) Centro per la giustizia riparativa: la struttura  pubblica  di
cui al capo V, sezione II,  cui  competono  le  attivita'  necessarie
all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei  programmi
di giustizia riparativa. 
  2. I diritti e le facolta' attribuite alla vittima del  reato  sono
riconosciuti anche al soggetto giuridico offeso dal reato. 
 
          Note all'art. 42: 
              - Per l'articolo 344-bis del codice di procedura penale
          si vedano le note all'articolo 16. 
              - Si riporta il testo dell'articolo1,  commi  2  e  36,
          della legge 20 maggio 2016, n. 76  (Regolamentazione  delle
          unioni civili tra persone dello stesso sesso  e  disciplina
          delle convivenze): 
                "Art. 1. - 1. (Omissis). 
                2.  Due  persone  maggiorenni  dello   stesso   sesso
          costituiscono un'unione civile  mediante  dichiarazione  di
          fronte all'ufficiale di stato civile ed  alla  presenza  di
          due testimoni.". 
                3.- 35. (Omissis). 
                36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da  37
          a 67 si intendono per «conviventi  di  fatto»  due  persone
          maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia
          e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate
          da  rapporti  di  parentela,  affinita'  o   adozione,   da
          matrimonio o da un'unione civile. 
                37. - 69. (Omissis).".