Art. 42
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) giustizia riparativa: ogni programma che consente alla vittima
del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri
soggetti appartenenti alla comunita' di partecipare liberamente, in
modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle
questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale,
adeguatamente formato, denominato mediatore;
b) vittima del reato: la persona fisica che ha subito
direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non
patrimoniale, nonche' il familiare della persona fisica la cui morte
e' stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza
della morte di tale persona;
c) persona indicata come autore dell'offesa:
1) la persona indicata come tale dalla vittima, anche prima
della proposizione della querela;
2) la persona sottoposta alle indagini;
3) l'imputato;
4) la persona sottoposta a misura di sicurezza personale;
5) la persona condannata con pronuncia irrevocabile;
6) la persona nei cui confronti e' stata emessa una sentenza di
non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della
condizione di procedibilita', anche ai sensi dell'articolo 344-bis
del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del
reato;
d) familiare: il coniuge, la parte di un'unione civile ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76, il
convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della stessa
legge, la persona che e' legata alla vittima o alla persona indicata
come autore dell'offesa da un vincolo affettivo stabile, nonche' i
parenti in linea retta, i fratelli, le sorelle e le persone
fiscalmente a carico della vittima o della persona indicata come
autore dell'offesa;
e) esito riparativo: qualunque accordo, risultante dal programma
di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo
a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilita'
di ricostruire la relazione tra i partecipanti;
f) servizi per la giustizia riparativa: tutte le attivita'
relative alla predisposizione, al coordinamento, alla gestione e
all'erogazione di programmi di giustizia riparativa;
g) Centro per la giustizia riparativa: la struttura pubblica di
cui al capo V, sezione II, cui competono le attivita' necessarie
all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi
di giustizia riparativa.
2. I diritti e le facolta' attribuite alla vittima del reato sono
riconosciuti anche al soggetto giuridico offeso dal reato.
Note all'art. 42:
- Per l'articolo 344-bis del codice di procedura penale
si vedano le note all'articolo 16.
- Si riporta il testo dell'articolo1, commi 2 e 36,
della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle
unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina
delle convivenze):
"Art. 1. - 1. (Omissis).
2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso
costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di
fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di
due testimoni.".
3.- 35. (Omissis).
36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37
a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone
maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia
e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate
da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da
matrimonio o da un'unione civile.
37. - 69. (Omissis).".