Art. 43 
 
                    Principi generali e obiettivi 
 
  1. La  giustizia  riparativa  in  materia  penale  si  conforma  ai
seguenti principi: 
    a) la partecipazione attiva e volontaria della  persona  indicata
come autore dell'offesa e della  vittima  del  reato  e  degli  altri
eventuali partecipanti alla gestione  degli  effetti  pregiudizievoli
causati dall'offesa; 
    b) l'equa considerazione dell'interesse della vittima del reato e
della persona indicata come autore dell'offesa; 
    c) il coinvolgimento della comunita' nei programmi  di  giustizia
riparativa; 
    d) il consenso alla  partecipazione  ai  programmi  di  giustizia
riparativa; 
    e) la riservatezza sulle dichiarazioni e sulle  attivita'  svolte
nel corso dei programmi di giustizia riparativa; 
    f) la ragionevolezza e  proporzionalita'  degli  eventuali  esiti
riparativi consensualmente raggiunti; 
    g)  l'indipendenza  dei  mediatori  e  la  loro   equiprossimita'
rispetto ai partecipanti ai programmi di giustizia riparativa; 
    h) la garanzia del tempo necessario allo svolgimento  di  ciascun
programma. 
  2. I programmi di giustizia  riparativa  tendono  a  promuovere  il
riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della
persona indicata come autore  dell'offesa  e  la  ricostituzione  dei
legami con la comunita'. 
  3. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa e' assicurato  ai
soggetti che vi hanno interesse con le garanzie previste dal presente
decreto ed e' gratuito. 
  4.  L'accesso  ai  programmi  di  giustizia  riparativa  e'  sempre
favorito, senza discriminazioni e nel rispetto della dignita' di ogni
persona. Puo' essere limitato soltanto in caso di  pericolo  concreto
per i partecipanti, derivante dallo svolgimento del programma.