Art. 43
Principi generali e obiettivi
1. La giustizia riparativa in materia penale si conforma ai
seguenti principi:
a) la partecipazione attiva e volontaria della persona indicata
come autore dell'offesa e della vittima del reato e degli altri
eventuali partecipanti alla gestione degli effetti pregiudizievoli
causati dall'offesa;
b) l'equa considerazione dell'interesse della vittima del reato e
della persona indicata come autore dell'offesa;
c) il coinvolgimento della comunita' nei programmi di giustizia
riparativa;
d) il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia
riparativa;
e) la riservatezza sulle dichiarazioni e sulle attivita' svolte
nel corso dei programmi di giustizia riparativa;
f) la ragionevolezza e proporzionalita' degli eventuali esiti
riparativi consensualmente raggiunti;
g) l'indipendenza dei mediatori e la loro equiprossimita'
rispetto ai partecipanti ai programmi di giustizia riparativa;
h) la garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun
programma.
2. I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il
riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della
persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei
legami con la comunita'.
3. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa e' assicurato ai
soggetti che vi hanno interesse con le garanzie previste dal presente
decreto ed e' gratuito.
4. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa e' sempre
favorito, senza discriminazioni e nel rispetto della dignita' di ogni
persona. Puo' essere limitato soltanto in caso di pericolo concreto
per i partecipanti, derivante dallo svolgimento del programma.