Art. 72 
 
Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della  Repubblica
13 marzo 2013, n. 59, relativo all'autorizzazione unica ambientale 
 
  1. All'articolo 3,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, dopo la lettera g) sono aggiunte  le
seguenti: 
    «g-bis)  autorizzazione  di  cui  all'articolo  26  del   decreto
legislativo 31 luglio 2020, n. 101; 
    g-ter) notifica di pratica di cui  all'articolo  24  del  decreto
legislativo 31 luglio 2020, n. 101.» 
 
          Note all'art. 72: 
              - Si riporta l'articolo 3 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 13 marzo 2013,  n.  59,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  29  maggio  2013,  n.  124,  S.O,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 3 (Autorizzazione unica ambientale). - 1. Salvo
          quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i  gestori  degli
          impianti  di  cui  all'articolo  1  presentano  domanda  di
          autorizzazione unica  ambientale  nel  caso  in  cui  siano
          assoggettati,  ai  sensi  della   normativa   vigente,   al
          rilascio, alla formazione, al rinnovo  o  all'aggiornamento
          di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi: 
                  a) autorizzazione agli scarichi di cui al  capo  II
          del titolo IV  della  sezione  II  della  Parte  terza  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                  b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112
          del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,   per
          l'utilizzazione agronomica degli effluenti di  allevamento,
          delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque
          reflue provenienti dalle aziende ivi previste; 
                  c) autorizzazione alle emissioni in  atmosfera  per
          gli  stabilimenti  di  cui  all'articolo  269  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                  d) autorizzazione generale di cui all'articolo  272
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                  e) comunicazione o nulla osta di  cui  all'articolo
          8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; 
                  f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti
          dal  processo  di  depurazione  in   agricoltura   di   cui
          all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.
          99; 
                  g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui  agli
          articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3  aprile  2006,
          n. 152. 
                  g-bis) autorizzazione di cui  all'articolo  26  del
          decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101; 
                  g-ter) notifica di pratica di cui  all'articolo  24
          del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. 
                2.  Nel  rispetto  della  disciplina  comunitaria   e
          nazionale vigente in materia,  le  regioni  e  le  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono   individuare
          ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione
          in  materia  ambientale   che   possono   essere   compresi
          nell'autorizzazione unica ambientale. 
                3. E' fatta comunque salva la  facolta'  dei  gestori
          degli impianti di non avvalersi  dell'autorizzazione  unica
          ambientale nel caso in cui si tratti di attivita'  soggette
          solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere
          generale,   ferma   restando   la    presentazione    della
          comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP. 
                4. Nei casi in cui si procede alla  verifica  di  cui
          all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
          152,  l'autorizzazione   unica   ambientale   puo'   essere
          richiesta solo  dopo  che  l'autorita'  competente  a  tale
          verifica abbia valutato di  non  assoggettare  alla  VIA  i
          relativi progetti. 
                5. L'autorizzazione unica ambientale  contiene  tutti
          gli elementi previsti dalle normative  di  settore  per  le
          autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce
          le  modalita'  per  lo  svolgimento  delle   attivita'   di
          autocontrollo,  ove  previste,  individuate  dall'autorita'
          competente tenendo conto della  dimensione  dell'impresa  e
          del settore di attivita'. In caso  di  scarichi  contenenti
          sostanze pericolose, di cui all'articolo  108  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli impianti
          autorizzati devono presentare, almeno  ogni  quattro  anni,
          una comunicazione contenente gli esiti delle  attivita'  di
          autocontrollo  all'autorita'  competente,  la  quale   puo'
          procedere all'aggiornamento delle condizioni  autorizzative
          qualora  dalla  comunicazione  emerga  che   l'inquinamento
          provocato  dall'attivita'  e  dall'impianto  e'   tale   da
          renderlo necessario. Tale  aggiornamento  non  modifica  la
          durata dell'autorizzazione. 
                6. L'autorizzazione di cui al  presente  articolo  ha
          durata pari a quindici  anni  a  decorrere  dalla  data  di
          rilascio.»