Art. 54
Autorita' di gestione nazionale del piano strategico della PAC
1. In complementarieta' con l'attuazione delle misure del PNRR ((di
titolarita')) del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, al fine di assicurare continuita'
all'attuazione della politica agricola comune per il periodo
((2023-2027)) e rafforzare le strutture amministrative preposte alla
gestione del Piano strategico della PAC approvato con decisione ((di
esecuzione)) della Commissione europea del 2 dicembre 2022 e in
esecuzione dell'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre
2021, e' istituita presso il Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, l'Autorita' di gestione
nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027.
2. L'Autorita' di gestione nazionale del piano strategico della PAC
si articola in due uffici di livello dirigenziale non generale, cui
sono preposti dirigenti con incarico di livello dirigenziale non
generale conferito anche in deroga ai limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
3. Agli uffici di cui al comma 2 sono attribuiti i seguenti
compiti:
a) supporto al coordinamento tra le autorita' di gestione
regionali e gli organismi intermedi di cui all'articolo 3, numero
16), del citato regolamento (UE) 2021/2115;
b) supporto al comitato di monitoraggio di cui all'articolo 124
del citato regolamento (UE) 2021/2115.
4. Per il funzionamento dell'Autorita' di gestione nazionale del
piano strategico della PAC e il potenziamento delle direzioni
generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste((, la dotazione organica del personale della sezione
Agricoltura del medesimo Ministero e' rideterminata)) in 10 posizioni
dirigenziali di livello generale, 41 posizioni dirigenziali di
livello non generale, 461 unita' nell'area dei funzionari, 365 unita'
nell'area degli assistenti e 8 unita' nell'area degli operatori. In
relazione alla nuova dotazione organica, il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, per il biennio 2023-2024
e' autorizzato a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica, come
rideterminata ai sensi del presente comma, un contingente di 50
unita' di personale, di cui 40 unita' da inquadrare nell'area dei
funzionari e 10 unita' da inquadrare nell'area degli assistenti
previste dal sistema di classificazione professionale del personale
introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro
2019-2021-Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto
contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici,
anche attraverso l'avvalimento della Commissione RIPAM di cui
all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici
o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma e
del comma 2 e' autorizzata la spesa di 2.062.000 euro per l'anno 2023
e di 2.475.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 sono istituiti
presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la Direzione
per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi,
quale ufficio di livello dirigenziale generale, e, nell'ambito della
Direzione Organismo di coordinamento, un ufficio di livello
dirigenziale non generale con funzioni di supporto all'esercizio
delle attivita' per la presentazione della relazione annuale
sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, di cui
all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e
all'articolo 134 del citato regolamento (UE) 2021/2115.
6. La Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei
sistemi informativi dell'AGEA e' articolata in tre uffici di livello
dirigenziale non generale, preposti alla strategia evolutiva del
sistema informativo agricolo nazionale, alla valorizzazione del
patrimonio informativo per l'attuazione e il monitoraggio del piano
strategico della PAC e alla sicurezza dei sistemi informativi,
certificata in conformita' con lo standard internazionale ISO 27001.
L'AGEA, con successiva modifica dello statuto e del regolamento di
organizzazione, provvede all'adeguamento della propria struttura
organizzativa e dei propri uffici.
7. Per la copertura degli uffici dirigenziali di cui ai commi 5 e
6, anche mediante l'espletamento di concorsi pubblici, e' autorizzata
la spesa di 718.000 euro per l'anno 2023 e di 862.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2024 e, conseguentemente, la vigente dotazione
organica dell'AGEA e' incrementata di 5 posizioni dirigenziali, di
cui 1 di prima fascia. Per le stesse finalita' di cui ai predetti
commi 5 e 6, l'AGEA e' autorizzata, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali, per il biennio 2023-2024, ad assumere, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, in incremento rispetto alla vigente
dotazione organica, 40 unita' di personale non dirigenziale da
inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo
nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, mediante
l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche o tramite
scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per
l'attuazione del secondo periodo del presente comma e' autorizzata la
spesa di 1.602.000 euro per l'anno 2023 e di 1.922.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2024.
8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 4 e 7, pari a
4.382.000 euro per l'anno 2023 e a 5.259.000 euro annui ((a decorrere
dall'anno 2024)), si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante
riduzione di pari importo del fondo per l'attuazione degli interventi
del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, di cui al capitolo di parte
corrente 2330, cosi' come incrementato dall'articolo 1, comma 457,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e, a decorrere dall'anno 2025,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del ((programma «Fondi di riserva e
speciali»)) della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.