Art. 54 
 
   Autorita' di gestione nazionale del piano strategico della PAC 
 
  1. In complementarieta' con l'attuazione delle misure del PNRR ((di
titolarita'))  del  Ministero  dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare  e  delle  foreste,  al  fine  di  assicurare  continuita'
all'attuazione  della  politica  agricola  comune  per   il   periodo
((2023-2027)) e rafforzare le strutture amministrative preposte  alla
gestione del Piano strategico della PAC approvato con decisione  ((di
esecuzione)) della Commissione europea  del  2  dicembre  2022  e  in
esecuzione dell'articolo  123,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)
2021/2115 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  2  dicembre
2021,  e'  istituita  presso  il  Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita'  alimentare  e  delle  foreste,  l'Autorita'  di  gestione
nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027. 
  2. L'Autorita' di gestione nazionale del piano strategico della PAC
si articola in due uffici di livello dirigenziale non  generale,  cui
sono preposti dirigenti con  incarico  di  livello  dirigenziale  non
generale conferito anche in deroga  ai  limiti  percentuali  previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165. 
  3. Agli uffici di  cui  al  comma  2  sono  attribuiti  i  seguenti
compiti: 
    a)  supporto  al  coordinamento  tra  le  autorita'  di  gestione
regionali e gli organismi intermedi di  cui  all'articolo  3,  numero
16), del citato regolamento (UE) 2021/2115; 
    b) supporto al comitato di monitoraggio di cui  all'articolo  124
del citato regolamento (UE) 2021/2115. 
  4. Per il funzionamento dell'Autorita' di  gestione  nazionale  del
piano  strategico  della  PAC  e  il  potenziamento  delle  direzioni
generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare
e delle foreste((, la dotazione organica del personale della  sezione
Agricoltura del medesimo Ministero e' rideterminata)) in 10 posizioni
dirigenziali  di  livello  generale,  41  posizioni  dirigenziali  di
livello non generale, 461 unita' nell'area dei funzionari, 365 unita'
nell'area degli assistenti e 8 unita' nell'area degli  operatori.  In
relazione   alla   nuova    dotazione    organica,    il    Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, per il biennio 2023-2024
e' autorizzato a reclutare, con contratto  di  lavoro  subordinato  a
tempo  indeterminato,  nei  limiti  della  dotazione  organica,  come
rideterminata ai sensi del  presente  comma,  un  contingente  di  50
unita' di personale, di cui 40 unita'  da  inquadrare  nell'area  dei
funzionari e 10  unita'  da  inquadrare  nell'area  degli  assistenti
previste dal sistema di classificazione professionale  del  personale
introdotto   dal   contratto   collettivo   nazionale    di    lavoro
2019-2021-Comparto Funzioni centrali. Al  reclutamento  del  predetto
contingente di personale  si  provvede  mediante  concorsi  pubblici,
anche  attraverso  l'avvalimento  della  Commissione  RIPAM  di   cui
all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi  pubblici
o  attraverso  procedure  di  passaggio  diretto  di  personale   tra
amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del citato  decreto
legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del  presente  comma  e
del comma 2 e' autorizzata la spesa di 2.062.000 euro per l'anno 2023
e di 2.475.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
  5. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  1  sono  istituiti
presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la Direzione
per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi  informativi,
quale ufficio di livello dirigenziale generale, e, nell'ambito  della
Direzione  Organismo  di  coordinamento,  un   ufficio   di   livello
dirigenziale non generale  con  funzioni  di  supporto  all'esercizio
delle  attivita'  per  la  presentazione  della   relazione   annuale
sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, di cui
all'articolo 54, paragrafo 1,  del  regolamento  (UE)  2021/2116  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  2  dicembre   2021,   e
all'articolo 134 del citato regolamento (UE) 2021/2115. 
  6. La Direzione per la gestione, lo sviluppo  e  la  sicurezza  dei
sistemi informativi dell'AGEA e' articolata in tre uffici di  livello
dirigenziale non generale,  preposti  alla  strategia  evolutiva  del
sistema  informativo  agricolo  nazionale,  alla  valorizzazione  del
patrimonio informativo per l'attuazione e il monitoraggio  del  piano
strategico della  PAC  e  alla  sicurezza  dei  sistemi  informativi,
certificata in conformita' con lo standard internazionale ISO  27001.
L'AGEA, con successiva modifica dello statuto e  del  regolamento  di
organizzazione,  provvede  all'adeguamento  della  propria  struttura
organizzativa e dei propri uffici. 
  7. Per la copertura degli uffici dirigenziali di cui ai commi  5  e
6, anche mediante l'espletamento di concorsi pubblici, e' autorizzata
la spesa di 718.000 euro per l'anno 2023 e di 862.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024 e, conseguentemente,  la  vigente  dotazione
organica dell'AGEA e' incrementata di 5  posizioni  dirigenziali,  di
cui 1 di prima fascia. Per le stesse finalita'  di  cui  ai  predetti
commi 5 e 6, l'AGEA e' autorizzata, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali, per il biennio 2023-2024, ad assumere, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, in  incremento  rispetto  alla  vigente
dotazione organica,  40  unita'  di  personale  non  dirigenziale  da
inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo
nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali,  mediante
l'espletamento  di  procedure   concorsuali   pubbliche   o   tramite
scorrimento  di  vigenti  graduatorie  di  concorsi   pubblici.   Per
l'attuazione del secondo periodo del presente comma e' autorizzata la
spesa di 1.602.000 euro per l'anno 2023 e di 1.922.000 euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024. 
  8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi  4  e  7,  pari  a
4.382.000 euro per l'anno 2023 e a 5.259.000 euro annui ((a decorrere
dall'anno 2024)), si provvede, per gli anni  2023  e  2024,  mediante
riduzione di pari importo del fondo per l'attuazione degli interventi
del  PNRR  di  competenza  del  Ministero   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste, di cui al  capitolo  di  parte
corrente 2330, cosi' come incrementato dall'articolo  1,  comma  457,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e, a decorrere  dall'anno  2025,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del ((programma «Fondi di riserva  e
speciali»)) della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste.