(Convenzione - art. 48)
                             Articolo 48 
   1.  Qualsiasi   controversia   tra   Stati   Membri   in   materia
d'interpretazione o di applicazione della  presente  Convenzione,  se
possibile, sara' risolta mediante consultazione. 
   2.  Se  una  controversia  non  puo'   essere   risolta   mediante
consultazione, su richiesta  di  una  delle  parti  interessate  alla
controversia, essa viene sottoposta ad arbitrato, conformemente  alle
condizioni contemplate nell'Allegato II.