Articolo 48 1. Qualsiasi controversia tra Stati Membri in materia d'interpretazione o di applicazione della presente Convenzione, se possibile, sara' risolta mediante consultazione. 2. Se una controversia non puo' essere risolta mediante consultazione, su richiesta di una delle parti interessate alla controversia, essa viene sottoposta ad arbitrato, conformemente alle condizioni contemplate nell'Allegato II.