(Convenzione - art. 49)
                             Articolo 49 
   1.  Qualsiasi  controversia  insorga  relativamente  ai  contratti
stipulati dall'OCCAR per  realizzare  programmi  che  le  sono  stati
assegnati, puo' essere presentata, previo accordo, a un  Comitato  di
conciliazione all'interno del CdS che  deve  stabilire  le  procedure
appropriate. 
   2. Qualsiasi contratto concluso dall'OCCAR per la realizzazione di
programmi che le sono stati assegnati, che non sia  un  contratto  di
lavoro, contera' una procedura  di  conciliazione  e  includera'  una
clausola arbitrale. 
   3. Qualsiasi controversia tra  l'OCCAR  e  un  proprio  dipendente
relativamente al contratto di impiego o  alle  condizioni  di  lavoro
sara' risolta secondo la normativa legale riguardante il personale.