(Accordo - art. 74)
                             ARTICOLO 74 
 
   E' istituito un  Consiglio  di  associazione  che  si  riunisce  a
livello  ministeriale  una  volta   all'anno   e   ogniqualvolta   le
circostanze lo richiedano, su iniziativa del suo  presidente  e  alle
condizioni previste nel suo regolamento interno. 
   Esso esamina tutte le questioni importanti  inerenti  al  presente
accordo  e  ogni  altra  questione  bilaterale  o  internazionale  di
reciproco interesse.