ARTICOLO 75 1. Il Consiglio di associazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da membri del governo egiziano, dall'altra. 2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno. 3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. 4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo egiziano, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento interno.