(Accordo - art. 75)
                             ARTICOLO 75 
 
   1.  Il  Consiglio  di  associazione  e'  composto  da  membri  del
Consiglio dell'Unione europea e  della  Commissione  delle  Comunita'
europee, da una parte, e da membri del governo egiziano, dall'altra. 
   2.  I  membri  del  Consiglio  di   associazione   possono   farsi
rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno. 
   3. Il Consiglio di  associazione  adotta  il  proprio  regolamento
interno. 
   4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro
del  Consiglio  dell'Unione  europea  e  da  un  membro  del  governo
egiziano, secondo  le  disposizioni  stabilite  nel  suo  regolamento
interno.