(Accordo - art. 76)
                             ARTICOLO 76 
 
   Per conseguire gli obiettivi stabiliti del  presente  accordo,  il
Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi
ivi specificati. 
   Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti,  che  prendono
le  misure  necessarie  per  la  loro  attuazione.  Il  Consiglio  di
associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni. 
   Le decisioni e le raccomandazioni del  Consiglio  di  associazione
sono adottate di comune accordo tra le Parti.