(Accordo - art. 77)
                             ARTICOLO 77 
 
   1.  Fatte  salve  le  competenze  attribuite   al   Consiglio   di
associazione, e' istituito un  Comitato  di  associazione  incaricato
dell'attuazione dell'accordo. 
   2. Il Consiglio di associazione puo' delegare, integralmente o  in
parte, le proprie competenze al Comitato di associazione.