(Accordo - art. 82)
                             ARTICOLO 82 
 
   1.  Ciascuna  delle  Parti  puo'  sottoporre   al   Consiglio   di
associazione  qualsiasi  controversia  relativa  all'applicazione   o
all'interpretazione del presente accordo. 
   2. Il Consiglio di associazione  puo'  risolvere  la  controversia
mediante una decisione. 
   3. Ciascuna delle Parti  e'  tenuta  a  prendere  i  provvedimenti
necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo
2. 
   4. Nel caso in cui non  sia  possibile  comporre  la  controversia
secondo il paragrafo  2,  ciascuna  delle  Parti  puo'  designare  un
arbitro  e  darne  notifica  all'altra;  l'altra  Parte  deve  allora
designare   un   secondo   arbitro   entro   due   mesi.   Ai    fini
dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli  Stati
membri sono considerati una delle Parti della controversia. 
   Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro. 
   Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza. 
   Ciascuna delle Parti in causa deve adottare  le  misure  richieste
per l'applicazione del lodo arbitrale.