(Accordo - art. 84)
                             ARTICOLO 84 
 
   Nei settori  contemplati  dal  presente  accordo,  e  fatta  salva
qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: 
 
- il regime applicato dall'Egitto nei confronti della  Comunita'  non
  puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli  Stati  membri,  i
  loro cittadini o le loro societa'; 
- il regime applicato dalla Comunita' nei confronti  dell'Egitto  non
  puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini  o  societa'
  dell'Egitto.