ARTICOLO 86 1. Le Parti prendono qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente accordo. 2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, puo' adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi di violazione sostanziale del presente accordo, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per entrambe le Parti. La violazione di una clausola sostanziale del presente accordo consiste in una denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale o nell'inosservanza di uno degli elementi di base del presente accordo, che determinerebbero un contesto poco favorevole alle consultazioni o un ritardo che risulterebbe deleterio per gli obiettivi di detto accordo. 3. Nella scelta delle misure appropriate di cui al paragrafo 2, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento del presente accordo. Le Parti decidono inoltre che dette misure verranno adottate ai sensi del diritto internazionale e saranno proporzionali alla violazione. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in questa sede. Qualora una Parte adotta una misura in seguito alla violazione di una clausola sostanziale del presente accordo ai sensi del paragrafo 2, l'altra Parte puo' invocare la procedura di composizione delle controversie.