(Accordo - art. 86)
                             ARTICOLO 86 
 
   1. Le Parti  prendono  qualsiasi  misura  generale  o  particolare
necessaria per l'adempimento degli obblighi  che  incombono  loro  ai
sensi del presente accordo. Esse si adoperano  per  il  conseguimento
degli obiettivi fissati dal presente accordo. 
   2. Qualora una delle Parti ritenga che  l'altra  Parte  non  abbia
adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo,  puo'  adottare
le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi
di violazione sostanziale del  presente  accordo,  essa  fornisce  al
Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie
per un esame approfondito della situazione ai fini della  ricerca  di
una soluzione accettabile per entrambe le Parti. 
   La violazione di una clausola  sostanziale  del  presente  accordo
consiste in una denuncia del presente accordo non sancita dalle norme
generali del diritto internazionale o nell'inosservanza di uno  degli
elementi di  base  del  presente  accordo,  che  determinerebbero  un
contesto  poco  favorevole  alle  consultazioni  o  un  ritardo   che
risulterebbe deleterio per gli obiettivi di detto accordo. 
   3. Nella scelta delle misure appropriate di cui al paragrafo 2, si
privilegiano quelle meno lesive per  il  funzionamento  del  presente
accordo. Le Parti decidono inoltre che dette misure verranno adottate
ai sensi del diritto  internazionale  e  saranno  proporzionali  alla
violazione. 
   Le misure decise sono comunicate senza  indugio  al  Consiglio  di
associazione e, qualora  l'altra  Parte  ne  faccia  richiesta,  sono
oggetto di consultazioni in questa sede. Qualora una Parte adotta una
misura in seguito alla violazione di  una  clausola  sostanziale  del
presente accordo  ai  sensi  del  paragrafo  2,  l'altra  Parte  puo'
invocare la procedura di composizione delle controversie.