(Accordo - art. 92)
                             ARTICOLO 92 
 
   1. Il presente accordo sara'  approvato  dalle  Parti  secondo  le
rispettive procedure. 
   Il presente accordo entra in vigore il primo  giorno  del  secondo
mese successivo alla data in cui le Parti  contraenti  si  notificano
reciprocamente che le procedure di cui  al  primo  comma  sono  state
espletate. 
   2. A decorrere dalla sua entrata in vigore,  il  presente  accordo
sostituisce  l'accordo  tra  la   Comunita'   economica   europea   e
dell'acciaio e l'Egitto, firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico