ARTICOLO 92 1. Il presente accordo sara' approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate. 2. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunita' economica europea e dell'acciaio e l'Egitto, firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977. Parte di provvedimento in formato grafico