(Regolamento-art. 141)
 
                              Art. 141. 
 
  I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini,  tanto
dei canali di bonifica che di cinta di  colmate  o  di  ripari  delle
opere di bonifica e delle  opere  intese  a  scolare  nei  canali  di
bonifica acque estranee alla bonifica stessa, sono puniti  a  termini
delle vigenti leggi penali.