(Regolamento-art. 143)
 
                              Art. 143. 
 
  Le pene pecunarie per le altre contravvenzioni sono le segnenti: 
 
    1° l'ammenda da L. 20 a L. 150 per avere eseguito lavori, atti  o
fatti pei quali occorre la concessione ai sensi del  precedente  art.
135, e per non avere ottemperato  alle  condizioni  impostevi,  o  al
divieto imposto dall'autorita' o dall'ente cui compete la facolta' di
dare la concessione; 
 
    2° l'ammenda da L. 10 a L. 100 per avere eseguito lavori, atti  o
fatti,  pei  quali  occorre  la  preventiva  licenza  a   sensi   del
sopracitato articolo, e per non  avere  ottemperato  alle  condizioni
impostevi od  al  divieto  imposto  dal'autorita'  o  dall'ente,  cui
competa la facolta' di rilasciare la licenza; 
 
    3° l'ammenda da lire 0,50 a  lire  5,  secondo  che  trattisi  di
pecora o di  capra  e  grosso  capo  di  bestiame,  per  ogni  bestia
abbandonata e lasciata vagare senza custodia o condotta con  custodia
insufficiente sugli argini  dei  canali  ed  alvei  di  bonifica,  di
recinto delle colmate o di difesa delle opere di  una  bonificazione.
Nel caso pero' di una sola pecora l'ammenda non puo' essere minore di
una lira, e, qualunque sia il numero delle bestie, l'ammontare totale
dell'ammenda non puo' eccedere L. 300. 
 
  Nel caso di recidiva per ognuna delle  contravvenzioni  di  cui  ai
numeri 1, 2 e 3 del presente articolo,  s'incorre  in  una  pena  non
minore del doppio di quella precedentemente inflitta.