Art. 143. Le pene pecunarie per le altre contravvenzioni sono le segnenti: 1° l'ammenda da L. 20 a L. 150 per avere eseguito lavori, atti o fatti pei quali occorre la concessione ai sensi del precedente art. 135, e per non avere ottemperato alle condizioni impostevi, o al divieto imposto dall'autorita' o dall'ente cui compete la facolta' di dare la concessione; 2° l'ammenda da L. 10 a L. 100 per avere eseguito lavori, atti o fatti, pei quali occorre la preventiva licenza a sensi del sopracitato articolo, e per non avere ottemperato alle condizioni impostevi od al divieto imposto dal'autorita' o dall'ente, cui competa la facolta' di rilasciare la licenza; 3° l'ammenda da lire 0,50 a lire 5, secondo che trattisi di pecora o di capra e grosso capo di bestiame, per ogni bestia abbandonata e lasciata vagare senza custodia o condotta con custodia insufficiente sugli argini dei canali ed alvei di bonifica, di recinto delle colmate o di difesa delle opere di una bonificazione. Nel caso pero' di una sola pecora l'ammenda non puo' essere minore di una lira, e, qualunque sia il numero delle bestie, l'ammontare totale dell'ammenda non puo' eccedere L. 300. Nel caso di recidiva per ognuna delle contravvenzioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo, s'incorre in una pena non minore del doppio di quella precedentemente inflitta.