Art. 144. Per tutte le altre contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente titolo di regolamento, agli ordini o diffide dell'autorita' od ente competente, di che all'art. 136 e non comprese nel precedente art. 143, si applicano le pene stabilite dal codice penale per le contravvenzioni a termini dell'art. 375 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sui lavori pubblici.