(Regolamento-art. 144)
 
                              Art. 144. 
 
  Per tutte le altre contravvenzioni alle disposizioni contenute  nel
presente titolo di regolamento, agli ordini o diffide  dell'autorita'
od ente competente, di che all'art. 136 e non comprese nel precedente
art. 143, si applicano le pene stabilite dal  codice  penale  per  le
contravvenzioni a termini dell'art. 375 della legge 20 marzo 1865, n.
2248, all. F, sui lavori pubblici.