(Regolamento-art. 145)
 
                              Art. 145. 
 
  La inosservanza delle condizioni  o  prescrizioni  contenute  nella
concessione o nella licenza rende applicabile  al  contravventore  la
pena  nella  quale  sarebbe  incorso  se  non  avesse   ottenuta   la
concessione o licenza, che possono essere revocate, salvo  sempre  le
maggiori pene  che  fossero  contenute  nell'atto  di  concessione  o
licenza.