Art. 146. E' a favore dell'agente che ha elevata la contravvenzione il quarto del provento delle ammende inflitte ai contravventori ai sensi degli articoli precedenti, o delle oblazioni di cui all'art. 158. All'uopo il prefetto da' notizia della sentenza contravvenzionale e dell'accettazione delle oblazioni al Genio civile, ed anche al concessionario se la bonifica si esegue per concessione.