(Regolamento-art. 146)
 
                              Art. 146. 
 
  E' a favore dell'agente che ha elevata la contravvenzione il quarto
del provento delle ammende inflitte ai contravventori ai sensi  degli
articoli precedenti, o delle oblazioni di cui all'art. 158. 
 
  All'uopo il prefetto da' notizia della sentenza contravvenzionale e
dell'accettazione delle  oblazioni  al  Genio  civile,  ed  anche  al
concessionario se la bonifica si esegue per concessione.