Art. 148. Nel caso di contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 133, dell'art. 134, lettere a), b), c), d), g), h) e k), e dell'art. 141 s'intima contemporaneamente e verbalmente al contravventore di desistere dalla sua opera o lavoro; e, qualora egli persista, si procede all'impedimento con l'intervento dalla forza pubblica, la quale deve prestarsi a richiesta dell'agente autorizzato ad elevare la contravvenzione.