(Regolamento-art. 148)
 
                              Art. 148. 
 
  Nel  caso  di  contravvenzioni  alle  disposizioni  dell'art.  133,
dell'art. 134, lettere a), b), c), d), g), h) e k), e  dell'art.  141
s'intima  contemporaneamente  e  verbalmente  al  contravventore   di
desistere dalla sua opera o lavoro;  e,  qualora  egli  persista,  si
procede all'impedimento con l'intervento  dalla  forza  pubblica,  la
quale deve prestarsi a richiesta dell'agente autorizzato  ad  elevare
la contravvenzione.