(Regolamento-art. 150)
 
                              Art. 150. 
 
  I verbali di accertamento delle  contravvenzioni  sono  scritti  su
carta libera e debbono contenere: 
 
    1° l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti; 
 
    2° il nome, cognome, qualita' e residenza di chi li redige; 
 
    3° l'indicazione del fatto costituente  la  contravvenzione,  del
luogo in cui e' stato commesso, e possibilmente del  giorno  e  delle
circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonche'  le
prove od indizi a carico del contravventore, qualora ne esistano; 
 
    4° il  nome,  cognome,  domicilio  o  residenza  abituale,  e  le
qualita' del  contravventore  o  dei  contravventori,  quando  queste
circostanze sono conosciute dall'agente che eleva la contravvenzione;
e le dichiarazioni che il contravventore  o  i  contravventori  hanno
fatto, se presenti, all'atto dell'accertamento della  contravvenzione
medesima.   Queste   dichiarazioni   possono,   a    richiesta    dei
contravventori, essere da loro stessi firmate; 
 
    5° le stesse indicazioni  del  numero  precedente  relative  alle
persone che a termini degli articoli 1153 e 1154  del  codice  civile
debbono rispondere civilmente, sia dell'operato  del  contravventore,
sia del danno cagionato dalla contravvenzione; 
 
    6°  la  indicazione   e   descrizione   delle   cose   colte   in
contravvenzione e sequestrate, ove occorra; 
 
    7° le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termini del
precedente articolo 148. 
 
  Il verbale e' firmato da chi ha accertata la contravvenzione; e, se
questi non sa scrivere, e' sopra sua relazione steso  e  firmato  dal
suo immediato superiore gerarchico o dal segretario  del  comune  nel
cui territorio fu commessa la contravvenzione.