(Regolamento-art. 151)
 
                              Art. 151. 
 
  Se nel procedere allo  accertamento  della  contravvenzione  si  e'
operato il sequestro di oggetti o di animali, i relativi verbali sono
rimessi entro ventiquattro ore, con le cose sequestrate,  al  sindaco
del comune in cui fu accertata la contravvenzione. 
 
  Se  non  vi  sono  cose  sequestrate,  i   verbali   sono   rimessi
direttamente  all'ufficio  del  Genio  civile,  quando  trattasi   di
bonificazione  eseguita  dallo  Stato;  all'ente  concessionario,  se
trattasi di bonifica eseguita per concessione; ed  al  consorzio,  se
trattasi di bonifica in manutenzione. 
 
  Il  Genio  civile,   l'ente   concessionario   od   il   consorzio,
rispettivamente, trasmettono i verbali suddetti con le loro  proposte
al prefetto della  provincia,  nel  cui  territorio  e'  accaduta  la
contravvenzione,  con  il  calcolo  della  spesa  occorrente  per  la
remissione del danno e del valore delle cose asportate o distrutte.