Art. 151. Se nel procedere allo accertamento della contravvenzione si e' operato il sequestro di oggetti o di animali, i relativi verbali sono rimessi entro ventiquattro ore, con le cose sequestrate, al sindaco del comune in cui fu accertata la contravvenzione. Se non vi sono cose sequestrate, i verbali sono rimessi direttamente all'ufficio del Genio civile, quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato; all'ente concessionario, se trattasi di bonifica eseguita per concessione; ed al consorzio, se trattasi di bonifica in manutenzione. Il Genio civile, l'ente concessionario od il consorzio, rispettivamente, trasmettono i verbali suddetti con le loro proposte al prefetto della provincia, nel cui territorio e' accaduta la contravvenzione, con il calcolo della spesa occorrente per la remissione del danno e del valore delle cose asportate o distrutte.