Art. 152. Il sindaco puo' restituire le cose sequestrate al contravventore che offra sufficiente sicurta' del pagamento delle pene, dei danni e delle spese, alle quali potrebbe essere tenuto; o li affida alla custodia del segretario comunale; e, se trattasi di animali, ordina che siano altrimenti custoditi per garantia delle pene, indennita' e spese a termini del codice di procedura penale. Il sindaco trasmette gli atti, senza ritardo, al prefetto.