(Regolamento-art. 152)
 
                              Art. 152. 
 
  Il sindaco puo' restituire le cose  sequestrate  al  contravventore
che offra sufficiente sicurta' del pagamento delle pene, dei danni  e
delle spese, alle quali potrebbe essere  tenuto;  o  li  affida  alla
custodia del segretario comunale; e, se trattasi di  animali,  ordina
che siano altrimenti custoditi per garantia delle pene, indennita'  e
spese a termini del codice di procedura penale. 
 
  Il sindaco trasmette gli atti, senza ritardo, al prefetto.