(Regolamento-art. 153)
 
                              Art. 153. 
 
  Il prefetto, sentito il Genio civile, e, se lo crede opportuno,  il
contravventore,  ordina  la  riduzione  delle  cose  allo  stato  che
precedeva la contravvenzione, e dispone tutti gli altri provvedimenti
necessari per l'esecuzione della legge e  del  presente  regolamento,
precisando le opere da eseguirsi. 
 
  Nello stesso decreto e'  fissato  il  termine  entro  il  quale  il
contravventore deve eseguire le disposizioni, con  l'avvertenza  che,
in mancanza, si procedera' all'esecuzione d'ufficio a di lui spese. 
 
  L'esecuzione d'ufficio puo' essere ordinata immediatamente, e senza
bisogno di diffida al contravventore, nei  casi  d'urgenza  o  se  il
contravventore non sia conosciuto. In caso di resistenza e' richiesto
l'aiuto della pubblica forza. 
 
  Il  prefetto  promuove,  inoltre,   l'azione   penale   contro   il
trasgressore, allorche' lo giudichi necessario od opportuno.