Art. 153. Il prefetto, sentito il Genio civile, e, se lo crede opportuno, il contravventore, ordina la riduzione delle cose allo stato che precedeva la contravvenzione, e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari per l'esecuzione della legge e del presente regolamento, precisando le opere da eseguirsi. Nello stesso decreto e' fissato il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procedera' all'esecuzione d'ufficio a di lui spese. L'esecuzione d'ufficio puo' essere ordinata immediatamente, e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi d'urgenza o se il contravventore non sia conosciuto. In caso di resistenza e' richiesto l'aiuto della pubblica forza. Il prefetto promuove, inoltre, l'azione penale contro il trasgressore, allorche' lo giudichi necessario od opportuno.