(Regolamento-art. 154)
 
                              Art. 154. 
 
  Il prefetto, sentito il trasgressore, per  mezzo  del  sindaco  del
luogo di domicilio o residenza  abituale  del  trasgressore  medesimo
provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti  e  della
esecuzione  d'ufficio,  rendendone  esecutiva  la  nota  e  facendone
riscuotere l'importo nelle forme e con i  privilegi  delle  pubbliche
imposte.