(Regolamento-art. 157)
 
                              Art. 157. 
 
  La sorveglianza  per  la  buona  esecuzione  dei  lavori  ordinati,
ancorche' si facciano dal contravventore,  e'  esercitata  dal  Genio
civile per le bonifiche eseguite dallo Stato; dal  personale  tecnico
dell'ente concessionario per quelle in concessione; e  dal  consorzio
per quelle in manutenzione. Egualmente si provvede  per  l'esecuzione
d'ufficio in base al decreto del prefetto che la ordina.