Art. 157. La sorveglianza per la buona esecuzione dei lavori ordinati, ancorche' si facciano dal contravventore, e' esercitata dal Genio civile per le bonifiche eseguite dallo Stato; dal personale tecnico dell'ente concessionario per quelle in concessione; e dal consorzio per quelle in manutenzione. Egualmente si provvede per l'esecuzione d'ufficio in base al decreto del prefetto che la ordina.