(Regolamento-art. 158)
 
                              Art. 158. 
 
  Per le contravvenzioni, finche'  non  e'  pronunziata  la  sentenza
definitiva in ultima istanza, puo'  essere  ammessa  l'oblazione,  da
parte del contravventore, di una somma la quale deve avere la  stessa
destinazione della pena pecuniaria. 
 
  Non s'intendono mai comprese nell'oblazione le spese degli atti del
procedimento, e quelle in corso od occorenti per la  riduzione  delle
cose  al  primitivo  stato  e  per   altri   provvedimenti   disposti
dall'autorita'. 
 
  Spetta al prefetto,  sentito  l'Ente  dal  quale  la  bonificazione
dipende, accettare o rifiutare  l'oblazione  col  mezzo  di  apposito
decreto. 
 
  Nel caso di accettazione, il contravventore e' obbligato  a  pagare
immediatamente le spese liquide, ed a rilasciare dichiarazione con la
quale si obblighi al pagamento delle  spese  da  liquidarsi  mediante
nota resa esecutoria dal prefetto. 
 
  L'accettazione dell'oblazione esclude ogni atto ulteriore.