Art. 63. (Art. 127 legge 20 marzo 1865, allegato F). Se i terreni manchino di scolo naturale, i proprietari dei terreni sottostanti non possono opporsi che in questi si aprano i canali e si formino gli argini ed altre opere indispensabili per procurare a quelli un sufficiente scolo artificiale. In tali casi, salvo sempre l'effetto delle convenzioni, dei possessi e delle servitu' legittimamente acquistate, i proprietari dei terreni sovrastanti, insieme agli obblighi generali imposti dalla legge per l'acquisto della servitu' coattiva di acquedotto, avranno specialmente quello di formare e mantenere perpetuamente a loro spese i canali di scolo, di difendere i fondi attraverso dei quali essi passano, e di risarcire i danni che possano in ogni tempo derivarne. Queste disposizioni sono anche applicabili alle occupazioni dei terreni per apertura, costruzione e manutenzione dei canali di disseccamento, dei fossi, degli argini ed altre opere necessarie all'eseguimento dei lavori di bonificamento dei terreni paludosi e vallivi, e per la innocuita' di essi lavori, sia che i bonificamenti si facciano per asciugamento o per colmata.