(Testo unico-art. 63)
 
                              Art. 63. 
 
             (Art. 127 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  Se i terreni manchino di scolo naturale, i proprietari dei  terreni
sottostanti non possono opporsi che in questi si aprano i canali e si
formino gli argini ed altre  opere  indispensabili  per  procurare  a
quelli un sufficiente scolo artificiale. 
 
  In  tali  casi,  salvo  sempre  l'effetto  delle  convenzioni,  dei
possessi e delle servitu' legittimamente  acquistate,  i  proprietari
dei terreni sovrastanti, insieme agli obblighi generali imposti dalla
legge per l'acquisto della servitu' coattiva di  acquedotto,  avranno
specialmente quello di formare e mantenere perpetuamente a loro spese
i canali di scolo, di difendere i fondi  attraverso  dei  quali  essi
passano, e di risarcire i danni che possano in ogni tempo derivarne. 
 
  Queste disposizioni sono anche  applicabili  alle  occupazioni  dei
terreni per  apertura,  costruzione  e  manutenzione  dei  canali  di
disseccamento, dei fossi, degli  argini  ed  altre  opere  necessarie
all'eseguimento dei lavori di bonificamento dei  terreni  paludosi  e
vallivi, e per la innocuita' di essi lavori, sia che i  bonificamenti
si facciano per asciugamento o per colmata.