(Testo unico-art. 64)
 
                              Art. 64. 
 
             (Art. 128 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  I  lavori  di  acque  aventi  per  unico  oggetto  gli  scoli  o  i
bonificamenti e migliorie dei terreni, sono a  carico  esclusivo  dei
proprietari.