Art. 65. (Art. 129 legge 20 marzo 1865, allegato F). I possidenti interessati in tali lavori sono uniti in altrettanti comprensori quanti possono essere determinati dalla comunanza d'interessi e dalla divisione territoriale del Regno. I fondi che godono del benefizio di uno scolo comune formano un solo comprensorio; se pero' l'estensione e le circostanze del canale cosi richiedano, lo scolo potra' essere diviso in piu' tronchi, ed ogni tronco avra' il suo comprensorio.