(Testo unico-art. 65)
 
                              Art. 65. 
 
             (Art. 129 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  I possidenti interessati in tali lavori sono uniti  in  altrettanti
comprensori  quanti  possono  essere  determinati   dalla   comunanza
d'interessi e dalla divisione territoriale del Regno. 
 
  I fondi che godono del benefizio di uno  scolo  comune  formano  un
solo comprensorio; se pero' l'estensione e le circostanze del  canale
cosi richiedano, lo scolo potra' essere diviso in  piu'  tronchi,  ed
ogni tronco avra' il suo comprensorio.