(Testo unico-art. 66)
 
                              Art. 66. 
 
             (Art. 130 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  Ogni  comprensorio  costituira'  un  consorzio,   la   istituzione,
modificazione ed amministrazione del quale sara' regolata dalle norme
contenute in questo testo unico sulle opere lungo i fiumi e torrenti.