(Testo unico-art. 67)
 
                              Art. 67. 
 
             (Art. 131 legge 20 marzo 1865, allegalo F). 
 
  La  proprieta'  delle  paludi,  in  quanto  al  suo  esercizio,  e'
sottoposta a regole particolari,  e  per  il  loro  bonificamento  si
provvede con legge speciale.