Art. 88 L'indipendenza dell'Austria e' inalienabile, senza il consenso del Consiglio della Societa' delle Nazioni. L'Austria s'impegna per conseguenza ad astenersi, salvo il consenso del detto Consiglio, da qualsiasi atto che direttamente o indirettamente possa compromettere in qualunque modo la, sua indipendenza: specialmente, lino alla sua ammissione nella Societa' delle Nazioni, col partecipare agli affari di uno Stato diverso.