(Trattato-art. 88)
 
                               Art. 88 
 
 
  L'indipendenza dell'Austria e' inalienabile, senza il consenso  del
Consiglio della  Societa'  delle  Nazioni.  L'Austria  s'impegna  per
conseguenza ad astenersi, salvo il consenso del detto  Consiglio,  da
qualsiasi atto che direttamente o indirettamente possa  compromettere
in qualunque modo la, sua indipendenza: specialmente, lino  alla  sua
ammissione nella Societa' delle Nazioni, col partecipare agli  affari
di uno Stato diverso.