(Trattato-art. 92)
 
                               Art. 92 
 
 
  Nessun abitante dei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica
potra' essere perseguito  o  molestato,  a  causa  del  suo  contegno
politico, dal 28 luglio 1914 fino al riconoscimento definitivo  della
sovranita' sui detti territori, o a causa della determinazione  della
sua cittadinanza in virtu' del presente trattato.