Art. 94 Sara' provveduto per convenzioni speciali tra l'Austria e ciascuno degli Stati a cui sono trasferiti territori dell'antico Impero d'Austria o che sono sorti dallo smembramento dell'antica Monarchia austro-ungarica, al regolamento pegli interessi degli abitanti, dei territori trasferiti, in specie per quanto concerne i diritti civili, il commercio e l'esercizio delle professioni.