(Trattato-art. 94)
 
                               Art. 94 
 
 
  Sara' provveduto per convenzioni speciali tra l'Austria e  ciascuno
degli Stati  a  cui  sono  trasferiti  territori  dell'antico  Impero
d'Austria o che sono sorti dallo smembramento  dell'antica  Monarchia
austro-ungarica, al regolamento pegli interessi degli  abitanti,  dei
territori trasferiti, in specie per quanto concerne i diritti civili,
il commercio e l'esercizio delle professioni.