(Regolamento-art. 125)
 
                              Art. 125. 
 
 
  Il conto generale del patrimonio dello Stato mette in  evidenza  il
valore degl'immobili giusta i relativi stati di consistenza, e quello
dei mobili, derrate, materiali e altri  valori  di  proprieta'  dello
Stato risultanti dagl' inventari, nonche' l'importo dei crediti e dei
debiti,  all'inizio  e   al   termine   dell'esercizio   finanziario,
indicando, per ogni categoria di attivita'  e  di  passivita'  e  nel
complesso, le variazioni intervenute nell'esercizio stesso e le cause
relative.