Art. 125. Il conto generale del patrimonio dello Stato mette in evidenza il valore degl'immobili giusta i relativi stati di consistenza, e quello dei mobili, derrate, materiali e altri valori di proprieta' dello Stato risultanti dagl' inventari, nonche' l'importo dei crediti e dei debiti, all'inizio e al termine dell'esercizio finanziario, indicando, per ogni categoria di attivita' e di passivita' e nel complesso, le variazioni intervenute nell'esercizio stesso e le cause relative.