(Regolamento-art. 126)
 
                              Art. 126. 
 
 
  Col 30 giugno l'esercizio finanziario si chiude e non  puo'  essere
protratto. 
 
  Tutte le operazioni per accertare entrate, e impegnare  o  ordinare
spese, terminano col suddetto giorno e i conti relativi  si  chiudono
colle operazioni eseguite nel giorno stesso. 
 
  Si chiudono  col  30  giugno  anche  le  operazioni  relative  alle
riscossioni e ai pagamenti in conto dell'esercizio, salvo  quanto  e'
disposto dall'art. 61 della legge per il pagamento di spese  mediante
somme prelevate entro il detto termine  dai  funzionari  delegati  su
ordini di accreditamento e dall'art. 68 per la consegna degli assegni
emessi entro il termine medesimo. 
 
  Le riscossioni fatte entro il 30 giugno dagli agenti, i  conti  dei
quali pervengono alle amministrazioni centrali nei primi  giorni  del
mese di luglio, sono computate nell'esercizio scaduto.