Art. 126. Col 30 giugno l'esercizio finanziario si chiude e non puo' essere protratto. Tutte le operazioni per accertare entrate, e impegnare o ordinare spese, terminano col suddetto giorno e i conti relativi si chiudono colle operazioni eseguite nel giorno stesso. Si chiudono col 30 giugno anche le operazioni relative alle riscossioni e ai pagamenti in conto dell'esercizio, salvo quanto e' disposto dall'art. 61 della legge per il pagamento di spese mediante somme prelevate entro il detto termine dai funzionari delegati su ordini di accreditamento e dall'art. 68 per la consegna degli assegni emessi entro il termine medesimo. Le riscossioni fatte entro il 30 giugno dagli agenti, i conti dei quali pervengono alle amministrazioni centrali nei primi giorni del mese di luglio, sono computate nell'esercizio scaduto.