Art. 155.
(Accettazione della remissione)
La remissione non produce effetto, se il querelato l'ha
espressamente o tacitamente ricusata. Vi e' ricusa tacita, quando il
querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di
accettare la remissione.
La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che
hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto
per chi l'abbia ricusata.
Per quanto riguarda la capacita' di accettare la remissione, si
osservano le disposizioni dell'articolo 153.
Se il querelato e' un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha
la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in
conflitto di interessi, la facolta' di accettare la remissione e'
esercitata da un curatore speciale.