(Codice Penale-art. 170)
                              Art. 170. 
 
(Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento  costitutivo  o
              circostanza aggravante di un altro reato) 
 
  Quando un reato e' il presupposto di un altro reato, la  causa  che
lo estingue non si estende all'altro reato. 
 
  La causa estintiva di un  reato,  che  e'  elemento  costitutivo  o
circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato
complesso. 
 
  L'estinzione di taluno fra piu' reati connessi non esclude, per gli
altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione.