Art. 137 (Uso della lingua italiana) Tutti gli atti del procedimento penale devono essere compiuti in lingua italiana a pena di nullita'. Le persone che sanno esprimersi in lingua italiana sono obbligate a servirsi di questa nel rendere le loro dichiarazioni o deposizioni. Il rifiuto di esprimersi in lingua italiana da parte di persona che la conosca e la falsa attestazione di ignorarla sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a duemila, salve le maggiori pene quando il fatto costituisce un piu' grave reato.