(Codice di procedura penale-art. 137)
 
                              Art. 137 
 
                     (Uso della lingua italiana) 
 
  Tutti gli atti del procedimento penale devono  essere  compiuti  in
lingua italiana a pena di nullita'. 
 
  Le persone che sanno esprimersi in lingua italiana sono obbligate a
servirsi di questa nel rendere le loro dichiarazioni o deposizioni. 
 
  Il rifiuto di esprimersi in lingua italiana da parte di persona che
la conosca e la falsa  attestazione  di  ignorarla  sono  puniti  con
l'ammenda da lire cinquecento  a  duemila,  salve  le  maggiori  pene
quando il fatto costituisce un piu' grave reato.