(Codice di procedura penale-art. 138)
 
                              Art. 138 
 
               (Oralita' degli esami e interrogatori) 
 
  Chi e' esaminato o interrogato deve rispondere oralmente, e non gli
e' consentito di leggere dichiarazioni scritte. Tuttavia il giudice o
il  pubblico  ministero  procedente  all'istruzione   sommaria   puo'
permettere, facendone menzione nel processo  verbale,  di  consultare
note in aiuto  alla  memoria,  avuto  riguardo  alla  qualita'  della
persona e alla natura dei fatti. Tale permesso deve  essere  dato  in
ogni caso ai periti e ai consulenti tecnici che ne facciano domanda.