Art. 138 (Oralita' degli esami e interrogatori) Chi e' esaminato o interrogato deve rispondere oralmente, e non gli e' consentito di leggere dichiarazioni scritte. Tuttavia il giudice o il pubblico ministero procedente all'istruzione sommaria puo' permettere, facendone menzione nel processo verbale, di consultare note in aiuto alla memoria, avuto riguardo alla qualita' della persona e alla natura dei fatti. Tale permesso deve essere dato in ogni caso ai periti e ai consulenti tecnici che ne facciano domanda.