Art. 139 (Sottoscrizione degli atti) Quando e' richiesta la sottoscrizione di un atto o di un documento, e' sufficiente se la legge non dispone altrimenti la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e del cognome di chi deve firmare. Se questi non puo' o non sa scrivere, il pubblico ufficiale al quale e' presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identita' della persona, ne fa annotazione in fine dell'atto medesimo. Non e' valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura.