(Codice di procedura penale-art. 139)
 
                              Art. 139 
 
                     (Sottoscrizione degli atti) 
 
  Quando e' richiesta la sottoscrizione di un atto o di un documento,
e' sufficiente se la legge non dispone  altrimenti  la  scrittura  di
propria mano, in fine dell'atto, del nome e del cognome di  chi  deve
firmare. 
 
  Se questi non puo' o non sa  scrivere,  il  pubblico  ufficiale  al
quale e'  presentato  l'atto  scritto  o  che  riceve  l'atto  orale,
accertata l'identita'  della  persona,  ne  fa  annotazione  in  fine
dell'atto medesimo. 
 
  Non e' valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici  o  con
segni diversi dalla scrittura.