Art. 140 (Data degli atti) Quando la legge richiede la data di un atto, devono indicarsi il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto e' compiuto. Non e' necessaria l'indicazione dell'ora se non e' espressamente prescritta. Se l'indicazione della data di un atto e' richiesta a pena di nullita', questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti con questo connessi.