(Codice di procedura penale-art. 140)
 
                              Art. 140 
 
                          (Data degli atti) 
 
  Quando la legge richiede la data di un atto,  devono  indicarsi  il
giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto e' compiuto. Non  e'
necessaria l'indicazione dell'ora se non e' espressamente prescritta. 
 
  Se l'indicazione della data di un  atto  e'  richiesta  a  pena  di
nullita', questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non  possa
stabilirsi con certezza  in  base  ad  elementi  contenuti  nell'atto
medesimo o in atti con questo connessi.