(Codice di procedura penale-art. 141)
 
                              Art. 141 
 
                (Eliminazione degli scritti anonimi) 
 
  Gli  scritti  anonimi  non  possono  essere  uniti  agli  atti  del
procedimento, ne' puo'  farsene  alcun  uso  processuale,  salvo  che
costituiscano   corpo   del   reato,   ovvero   provengano   comunque
dall'imputato.