Art. 142 (Giuramento) L'Autorita' che riceve il giuramento ammonisce previamente chi deve prestarlo dell'importanza morale dell'atto, del vincolo religioso che con esso contrae dinanzi a Dio e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsita' in giudizio. Nei giudizi collegiali l'ammonizione e' fatta dal presidente. Chi deve prestare il giuramento sta in piedi a capo scoperto al cospetto dell'Autorita' che lo riceve. Questa ne legge la formula e il giuramento si presta pronunciando le parole: Lo giuro. Il giuramento, una volta prestato, non deve piu' rinnovarsi nello stesso procedimento, salvo che l'atto nel quale fu prestato sia stato annullato. Fuori di questo caso, quando la persona viene richiamata per atti successivi, il giudice le rammenta soltanto il giuramento prestato e ne fa menzione nel processo verbale. Le disposizioni della prima parte di questo articolo si osservano a pena di nullita'. La prestazione del giuramento nei casi in cui la legge non la esige non e' causa di nullita'.