(Codice di procedura penale-art. 142)
 
                              Art. 142 
 
                            (Giuramento) 
 
  L'Autorita' che riceve il giuramento ammonisce previamente chi deve
prestarlo dell'importanza morale dell'atto, del vincolo religioso che
con esso contrae dinanzi a  Dio  e  delle  pene  stabilite  contro  i
colpevoli  di  falsita'   in   giudizio.   Nei   giudizi   collegiali
l'ammonizione  e'  fatta  dal  presidente.  Chi  deve   prestare   il
giuramento sta in piedi a capo scoperto  al  cospetto  dell'Autorita'
che lo riceve. Questa ne legge la formula e il giuramento  si  presta
pronunciando le parole: Lo giuro. 
 
  Il giuramento, una volta prestato, non deve piu'  rinnovarsi  nello
stesso procedimento, salvo che l'atto nel quale fu prestato sia stato
annullato. Fuori di questo caso, quando la persona  viene  richiamata
per atti successivi, il giudice le rammenta  soltanto  il  giuramento
prestato e ne fa menzione nel processo verbale. 
 
  Le disposizioni della prima parte di questo articolo si osservano a
pena di nullita'. 
 
  La prestazione del giuramento nei casi in cui la legge non la esige
non e' causa di nullita'.