Art. 144 (Accompagnamento coattivo di persone obbligate a presentarsi all'Autorita' giudiziaria e sanzioni contro di esse) Se il testimonio, il perito, l'interprete o il custode di cose sottoposte a sequestro, regolarmente citato o chiamato, omette senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice o il pubblico ministero puo' ordinarne l'accompagnamento per mezzo della forza pubblica, e puo' altresi' condannarlo con ordinanza al pagamento di una somma da lire cento a duemila a favore della Cassa delle ammende e alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.