(Codice di procedura penale-art. 144)
 
                              Art. 144 
 
(Accompagnamento  coattivo  di  persone   obbligate   a   presentarsi
        all'Autorita' giudiziaria e sanzioni contro di esse) 
 
  Se il testimonio, il perito, l'interprete  o  il  custode  di  cose
sottoposte a sequestro, regolarmente citato o chiamato, omette  senza
un legittimo  impedimento  di  comparire  nel  luogo,  giorno  e  ora
stabiliti,  il  giudice  o  il  pubblico  ministero  puo'   ordinarne
l'accompagnamento per mezzo della forza  pubblica,  e  puo'  altresi'
condannarlo con ordinanza al pagamento di una somma da lire  cento  a
duemila a favore della Cassa delle ammende e alle spese alle quali la
mancata comparizione ha dato causa.