Art. 145 (Facolta' delle parti di presentare memorie e istanze) In ogni stato e grado del procedimento le parti e i loro difensori hanno facolta' di presentare al giudice o al pubblico ministero memorie o istanze scritte, mediante deposito nella cancelleria o segreteria, senza obbligo di comunicarle alle altre parti, salvo che la legge disponga altrimenti.