(Codice di procedura penale-art. 145)
 
                              Art. 145 
 
       (Facolta' delle parti di presentare memorie e istanze) 
 
  In ogni stato e grado del procedimento le parti e i loro  difensori
hanno facolta' di presentare  al  giudice  o  al  pubblico  ministero
memorie o istanze scritte,  mediante  deposito  nella  cancelleria  o
segreteria, senza obbligo di comunicarle alle altre parti, salvo  che
la legge disponga altrimenti.