Art. 92. (R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 2, comma 1°). Per gli scopi di cui alle lettere a, b) e c) dell'art. 44, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' iscritta in via straordinaria, per ciascuno degli esercizi finanziari fino al 1949-50, la somma di L. 1.380.000.