(Testo-art. 92)
 
                              Art. 92. 
 
 
    (R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 2, comma 1°). 
 
  Per gli scopi di cui alle lettere a, b)  e  c)  dell'art.  44,  nel
bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste  e'  iscritta
in via straordinaria, per ciascuno degli esercizi finanziari fino  al
1949-50, la somma di L. 1.380.000.